La Consulta, con
sentenza del 25 gennaio (n.27/2010), ha accolto in parte il ricorso della Regione Liguria sulla norma del DL 112/2008 (legge n. 133/2008) che ha tagliato 30 milioni di euro per 3 anni al fondo ordinario delle Comunità montane.
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Ciò che avevamo detto, inascoltati - ha commentato il Presidente dell'Uncem Enrico Borghi -
sia al ministro Lanzillotta prima che al ministro Fitto poi, trova conferma in questa ennesima pronuncia della Corte: lo Stato non può definire la montanità!
Se ne facciano una ragione i ministri, quei parlamentari alla spasmodica ricerca di ruolo con il righello in mano e anche il neo costituito Ente Italiano per la Montagna che in maniera piuttosto avventata si è autoproclamato soggetto per la ridefinizione da Roma dei criteri di montanità.
Questa competenza attiene alle Regioni. Dallo Stato, invece, ci attendiamo che ci dica come si salvaguardano - come recita la Costituzione - i diritti sociali e civili che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale: quindi ci dicano come si intende garantire scuola, sanità, sviluppo economico, salvaguardia dell'ambiente e protezione del rischio idrogeologico nei territori della montagna italiana.
Noi abbiamo idee e siamo pronti a un confronto di merito".
La sentenza, pur legittimando e confermando detta riduzione di trasferimenti erariali - in quanto riconducibili alla materia del coordinamento della finanza pubblica, prerogativa statale - eccepisce sulla rigidità del criterio altimetrico stabilito nella norma, che ancora una volta si conferma non competere allo Stato ma alle sole Regioni.
Nello specifico, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 76, comma 6-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 113, nella parte in cui prevede che «i destinatari della riduzione, prioritariamente, devono essere individuati tra le comunità che si trovano ad una altitudine media inferiore a settecentocinquanta metri sopra il livello del mare».
Inoltre, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 76, comma 6-bis, del nella parte in cui non prevede che all'attuazione del medesimo comma si provvede con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze «d'intesa con la Conferenza unificata».
La Consulta ha infine dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 76, comma 6-bis, avente ad oggetto la riduzione dell'importo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, dei trasferimenti erariali a favore delle comunità montane.